Art. 6.
(Norme per l'edilizia).

      1. Al fine di garantire una abitazione pubblica ai malati di MCS con invalidità riconosciuta ai sensi della legislazione vigente e in situazione economica disagiata nonché di garantire un alloggio temporaneo, indipendentemente dal loro grado di invalidità, ai malati di MCS che hanno comprovata necessità di allontanarsi dalla propria abitazione, ogni regione e provincia autonoma, in cui risiedono malati di MCS, deve prevedere specifici interventi di edilizia pubblica destinati a tali malati. In particolare, gli interventi devono prevedere la realizzazione di abitazioni con materiali atossici e inerti nonché l'uso di idonee tecniche di costruzione in aree non inquinate

 

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e isolate, ristrutturando, ove possibile, edifici in disuso situati in parchi o in zone verdi naturali.
      2. È vietato l'utilizzo di insetticidi, di pesticidi e di erbicidi chimici per un raggio di 100 metri dall'abitazione di un malato di MCS. Tali prodotti devono essere sostituiti da operazioni meccaniche o da prodotti naturali.
      3. È vietato l'utilizzo di deodoranti ambientali, di vernici contenenti solventi e di solventi per un raggio di 50 metri dall'abitazione di un malato di MCS. Tali prodotti devono essere sostituiti da prodotti ad acqua, a basse emissioni di composti organici volatili e privi di fragranze.
      4. È vietato installare negli edifici in cui si trovi l'abitazione di un malato di MCS impianti di ripetizione di segnali radio, televisivi o della telefonia mobile che comportino un'alterazione del campo elettromagnetico, anche inferiore ai limiti stabili dalla legislazione vigente in materia.